Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre casalinga si trovi nell’oggettiva impossibilità di accudire la prole perché impegnata in altre attività.L’art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”. In attuazione della citata disposizione, l’Inps, in varie circolari, aveva ritenuto che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi la madre “lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro ente previdenziale” e non anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tale ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre (vedi circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006). Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma in esame, “volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio”, induca a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”, possa essere tuttavia “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”. Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nel condividere l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza (vedi lettera circolare n.8494 del 12.05.2009 - all.1), ha ritenuto che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo. Il nuovo indirizzo maturato nell’ambito della giurisprudenza amministrativa, va letto anche alla luce di quanto previsto dalla lett. d, dell’art. 40 sopra citato, ai sensi del quale il padre lavoratore dipendente fruisce dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre, anche se casalinga, sia oggettivamente impossibilitata ad accudire il neonato perché morta o gravemente inferma. L’interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato consente di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri, oltre che nell’ipotesi già prevista dalle norme vigenti, anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili). Pertanto, in presenza delle predette condizioni, opportunamente documentate, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001). Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge). In caso di parto plurimo (art. 41 del d.lgs. 151/2001), trovano applicazione le disposizioni già fornite con circolare 95 bis/2006 (punto 7.3): in particolare, anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto. DISCIPLINA TRANSITORIATenuto conto del limite temporale entro il quale è possibile fruire dei riposi giornalieri (artt. 39 e 45 del d.lgs. 151/2001), qualora non sia ancora decorso il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato), il padre dipendente, alle condizioni di cui al paragrafo precedente, potrà beneficiare dei riposi giornalieri fino al termine del suddetto anno, ma non potrà, invece, recuperare in alcun modo le ore di riposo precedentemente non godute. Qualora, invece, il padre dipendente avesse già fruito di ore di assenza dal lavoro a titolo di riposi giornalieri, il datore di lavoro potrà procedere al conguaglio delle retribuzioni eventualmente corrisposte al titolo in questione, sempre che ricorrano le specifiche condizioni sopra indicate. Alle medesime condizioni, il padre lavoratore dipendente che avesse fruito nei limiti temporali previsti per i riposi giornalieri (ossia oltre i tre mesi dopo il parto ed entro l’anno di vita o di ingresso in famiglia) di assenze orarie ad altro titolo (ad esempio, ferie o permessi orari), potrà chiedere al datore di lavoro ed all’Inps la conversione del titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi giornalieri. La domanda del padre, corredata della necessaria documentazione, dev’essere presentata all’Inps ed al datore di lavoro secondo le modalità indicate nella circolare 109/2000 (punto 2) entro l’anno di prescrizione, decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno di fruizione dell’assenza. Per i periodi in cui il lavoratore padre fruisce dei riposi in parola è dovuta un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio nel mod. DM10 con i contributi dovuti nel mese e con il previsto codice del quadro “D” D800”. Nella denuncia Emens saranno riportati i dati riferiti ai riposi medesimi. Per la regolarizzazione di eventuali periodi pregressi sarà utilizzata la procedura DM10/V e saranno rettificate le denunce Emens già trasmesse.
Infermiere Aggiornato per un domani migliore
La richiesta di prestazioni assistenziali di qualità e personalizzate è sempre più in aumento; si accresce pertanto anche il livello di competenza e responsabilità dell'infermiere nei confronti della persona assistita; i tempi esigono professionisti preparati, capaci di confrontarsi in équipe multidisciplinari e che sappiano dare garanzie sulle proprie azioni, in quanto consapevoli delle conseguenze che possono derivare dalle loro decisioni e dal modo di condurre gli interventi
mercoledì, novembre 25
Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre casalinga si trovi nell’oggettiva impossibilità di accudire la prole perché impegnata in altre attività.L’art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”. In attuazione della citata disposizione, l’Inps, in varie circolari, aveva ritenuto che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi la madre “lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro ente previdenziale” e non anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tale ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre (vedi circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006). Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma in esame, “volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio”, induca a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”, possa essere tuttavia “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”. Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nel condividere l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza (vedi lettera circolare n.8494 del 12.05.2009 - all.1), ha ritenuto che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo. Il nuovo indirizzo maturato nell’ambito della giurisprudenza amministrativa, va letto anche alla luce di quanto previsto dalla lett. d, dell’art. 40 sopra citato, ai sensi del quale il padre lavoratore dipendente fruisce dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre, anche se casalinga, sia oggettivamente impossibilitata ad accudire il neonato perché morta o gravemente inferma. L’interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato consente di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri, oltre che nell’ipotesi già prevista dalle norme vigenti, anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili). Pertanto, in presenza delle predette condizioni, opportunamente documentate, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001). Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge). In caso di parto plurimo (art. 41 del d.lgs. 151/2001), trovano applicazione le disposizioni già fornite con circolare 95 bis/2006 (punto 7.3): in particolare, anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto. DISCIPLINA TRANSITORIATenuto conto del limite temporale entro il quale è possibile fruire dei riposi giornalieri (artt. 39 e 45 del d.lgs. 151/2001), qualora non sia ancora decorso il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato), il padre dipendente, alle condizioni di cui al paragrafo precedente, potrà beneficiare dei riposi giornalieri fino al termine del suddetto anno, ma non potrà, invece, recuperare in alcun modo le ore di riposo precedentemente non godute. Qualora, invece, il padre dipendente avesse già fruito di ore di assenza dal lavoro a titolo di riposi giornalieri, il datore di lavoro potrà procedere al conguaglio delle retribuzioni eventualmente corrisposte al titolo in questione, sempre che ricorrano le specifiche condizioni sopra indicate. Alle medesime condizioni, il padre lavoratore dipendente che avesse fruito nei limiti temporali previsti per i riposi giornalieri (ossia oltre i tre mesi dopo il parto ed entro l’anno di vita o di ingresso in famiglia) di assenze orarie ad altro titolo (ad esempio, ferie o permessi orari), potrà chiedere al datore di lavoro ed all’Inps la conversione del titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi giornalieri. La domanda del padre, corredata della necessaria documentazione, dev’essere presentata all’Inps ed al datore di lavoro secondo le modalità indicate nella circolare 109/2000 (punto 2) entro l’anno di prescrizione, decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno di fruizione dell’assenza. Per i periodi in cui il lavoratore padre fruisce dei riposi in parola è dovuta un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio nel mod. DM10 con i contributi dovuti nel mese e con il previsto codice del quadro “D” D800”. Nella denuncia Emens saranno riportati i dati riferiti ai riposi medesimi. Per la regolarizzazione di eventuali periodi pregressi sarà utilizzata la procedura DM10/V e saranno rettificate le denunce Emens già trasmesse.
mercoledì, novembre 18
Misurazione delle performance, Merito e Premi (da art. 4 a art. 31).
Ogni azienda dovrà dotarsi di un sistema di valutazione e misurazione della performance individuale e di struttura, per la distribuzione della produttività e dei premi. In mancanza di ciò sarà vietato ogni automatismo delle progressioni economiche e del riconoscimento di premi. Ciò significa che la produttività non sarà più distribuita a tutti e in egual misura. Si tratta per la cat. D di una mensilità circa (la cifra è diversa da azienda ad azienda in base a come è stato utilizzato negli anni il fondo della produttività), comprensiva degli acconti mensili, dei saldi e delle RAR.
La valutazione individuale sarà svolta dai dirigenti sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali e dalla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e organizzativi.
Ogni azienda dovrà fissare il Piano della Performance, documento programmatico triennale, redatto annualmente entro il 31 gennaio, che stabilisce gli obiettivi da raggiungere. In ogni azienda, un organismo indipendente dovrà "sorvegliare" sui meccanismi di valutazione, compreso il tener conto delle rilevazioni che il personale valutato potrà fare sui superiori.
Verremo classificati in tre o più fasce di merito (A – B – C)
Il ruolo della contrattazione aziendale, entro i limiti previsti dalla legge, sarà determinante sulla definizione delle percentuali di personale e di risorse per la distribuzione dei premi. Saranno di certo fatte delle graduatorie annuali e non necessariamente il 25% del personale sarà escluso dal sistema incentivante. Per legge i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale non possono essere considerati ai fine della valutazione individuale.
Come funzionerà tutto il sistema di valutazione?
Il Governo nominerà entro il 16 dicembre 2009 la Commissione Nazionale composta da 5 componenti che resteranno in carica per 6 anni. La Commissione avrà il compito di emanare linee guida dei modelli di valutazione e di supportare in sede locale o regionale gli "Organismi Indipendenti di Valutazione" (in sostituzione degli organi interni di controllo), che avranno il compito di: verificare l'adozione del sistema di valutazione; proporre la valutazione dei dirigenti; indagare annualmente sul sistema valutativo e relazionarne i risultati tenendo conto anche delle osservazioni dei "valutati".
La valutazione servirà quindi per assegnare, in sede aziendale, i seguenti premi: la produttività; il Bonus annuale delle eccellenze (assegnato ad aprile al 5% della fascia alta); il Premio annuale per l’innovazione (progetto individuale o di gruppo di pari valore del bonus annuale, attribuito dall’organismo indipendente); le Progressioni economiche; le Progressioni di carriera; l'attribuzione di incarichi di responsabilità (Posizioni Organizzative e Coordinamenti); l'accesso a percorsi di alta formazione e crescita professionale; il Premio di efficienza (in presenza di risparmi certificati).
Tali norme sono inderogabili e dovranno essere parte integrante del prossimo CCNL 2010-2012.
Le Regioni, e quindi i dipendenti del SSN, dovranno adeguare i propri ordinamenti e i contratti aziendali alle norme previste, entro il 31/12/2010, pena l'applicazione rigida dei criteri della stessa Riforma. Le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, copriranno i posti disponibili nella dotazione organica per la progressione di carriera attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno. Il passaggio di fascia sarà attribuito a una quota limitata di dipendenti e anche in presenza di disponibilità del fondo non potrà essere dato a tutti.
I principi della selettività e del merito sono già presenti nei contratti e sono alla base della riforma del PI degli anni ’90 (aziendalizzazione), ora vengono ripresi ad agganciati ad un sistema di responsabilità dirigenziale più forte come gli aspetti disciplinari.
C’è sicuramente un problema di fondi per premiare il merito. Il merito sarà premiato a isorisorse, qualcuno si potrà vedere diminuire lo stipendio altri aumentare, in una situazione di stipendio già ampiamente insufficiente per le responsabilità e i disagi che comporta la professione. Sarà necessario vedere la nuova contrattualistica in merito alla composizione dei vari fondi (parte del fondo delle fasce potrebbe andare alla produttività: es. RIA, indennità infermieristica). Premiare la performance risulta oltremodo difficoltoso in uno stato di cronica carenza di personale. Il raggiungimento degli obiettivi rischia di mettere in primo piano la quantità di prestazioni piuttosto che la sicurezza dei pazienti e dei lavoratori. In sostanza un utilizzo strumentale e demagogico delle parole “merito” “premio” “fannullone”.
domenica, novembre 8

sabato, settembre 19

Tar Lazio contro direttiva Sacconi
Sulla nutrizione obbligatoria per chi vive in stato vegetativo deciderà il giudice ordinario civile. Lo stabilisce il Tar del Lazio in una sentenza che accoglie il ricorso del Movimento per la difesa del cittadino. Il dispositivo del Tar contraddice la direttiva del ministro del welfare Maurizio Sacconi, che impone a Regioni e Asl di non permettere la sospensione della nutrizione artificiale a pazienti in stato vegetativo.
Comunque i magistrati nella sentenza hanno scritto che "occorre comunque tutelare l'obbligatorieta' delle cure sanitarie". Fu l'Mdc, dopo la morte di Eluana Englaro, per evitare il ripetersi di casi simili, a decidere di continuare la sua battaglia davanti al Tar confermando la tesi che la direttiva contestata è illegittima e infondata, e ritenendo che "i principi costituzionali di libertà di cura non consentono di prescindere dalla volonta' del paziente con riferimento alle cure da somministrare agli stessi".
l Tar del Lazio, nell'esaminare il ricorso, ha riconosciuto il proprio difetto di giurisdizione e non si è pronunciato, quindi, nel merito della vicenda. L'avvocato Gianluigi Pellegrino - che ha curato il ricorso per il Movimento Difesa del Cittadino - ha commentato: "Con riferimento alle persone che non sono in grado di esprimere la propria volontà, come i pazienti in stato vegetativo permanente, gli stessi non devono essere discriminati".
Lo scorso febbraio, dopo una vicenda giudiziaria durata oltre dieci anni, il padre di Eluana Englaro - da 17 anni in stato vegetativo - è stato autorizzato dai giudici ad interrompere i trattamenti di idratazione e alimentazione che tenevano in vita la figlia dopo l'accertamento dell'irreversibilità della condizione della donna e del suo convincimento sull'interruzione del trattamento
venerdì, settembre 18

Unità di crisi
Il Ministero ha istituito un'apposita Unità di crisi, presieduta dal Vice Ministro Ferruccio Fazio, per la sorveglianza e la prevenzione dell'influenza da nuovo virus A (H1N1) e l'attuazione del Piano, concordato con gli altri Stati dell’Unione Europea, di preparazione e risposta alla pandemia influenzale.
Vaccinazione contro la nuova influenza
L'arma migliore di prevenzione è rappresentata dalla vaccinazione della popolazione. Il Viceministro alla Salute Prof. Ferruccio Fazio ha firmato l'11 settembre l’Ordinanza recante “Misure urgenti in materia di profilassi vaccinale dell’Influenza pandemica A/H1N1”. Il provvedimento individua le categorie di persone a cui è diretta l’offerta della vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A/H1N1 a partire dal momento della effettiva disponibilità del vaccino (la consegna alle Regioni e Province Autonome è prevista nel periodo 15 ottobre-15 novembre 2009) fino a copertura di almeno il 40% della popolazione residente in Italia.In ordine di priorità l’offerta vaccinale sarà rivolta a:
persone ritenute essenziali per il mantenimento della continuità assistenziale e lavorativa: personale sanitario e socio-sanitario; personale delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile; personale delle Amministrazioni, Enti e Società che assicurino i servizi pubblici essenziali; i donatori di sangue periodici;
donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza;
persone a rischio, di età compresa tra 6 mesi e 65 anni;
persone di età compresa tra 6 mesi e 17 anni, non incluse nei precedenti punti, sulla base degli aggiornamenti della scheda tecnica autorizzata dall’EMEA o delle indicazioni che verranno fornite dal Consiglio Superiore di Sanità;
persone tra i 18 e 27 anni, non incluse nei precedenti punti.
In particolare sono considerate persone a rischio quelle affette da: malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio, inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO; malattie dell’apparato cardiocircolatorio, comprese le cardiopatie congenite ed acquisite; diabete mellito e altre malattie metaboliche; malattie renali con insufficienza renale; malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie; neoplasie; gravi epatopatie e cirrosi epatica; malattie congenite ed acquisite che comportino carente produzione di anticorpi; immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV; malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale; patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie, ad esempio malattie neuromuscolari; obesità con Indice di massa corporea (BMI) > 30 e gravi patologie concomitanti; condizione di familiare o di contatto stretto di soggetti ad alto rischio che, per controindicazioni temporanee o permanenti, non possono essere vaccinati. In base alla disponibilità di vaccino pandemico nel corso della campagna vaccinale potranno essere inserite nel programma anche altre categorie di soggetti.
Con riguardo alle vaccinazioni delle donne in gravidanza, ai soggetti dai 6 mesi ai 17 anni e alle covaccinazioni, verrà emanata una successiva Ordinanza dettagliata a seguito del Parere del Consiglio Superiore di Sanità.
Sorveglianza
È stata rafforzata la rete di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza (la rete Influnet) per permettere la raccolta di informazioni e campioni virali ai fini del tempestivo riconoscimento dei casi di influenza e per la conseguente adozione delle misure di sanità pubblica. Le principali informazioni per gli operatori sono contenute nella circolare del 27 luglio 2009, che aggiorna la circolare del 20 maggio, con le indicazioni per la prevenzione, la sorveglianza e il controllo della nuova influenza da virus influenzale A(H1N1).
Farmaci antivirali
Per la profilassi e per il trattamento dei casi verrà potenziata la scorta nazionale di farmaci antivirali già in dotazione. Il Ministero, nella Circolare del 22 luglio 2009, sull' "Aggiornamento delle indicazioni relative all'impiego dei farmaci antivirali per l'influenza da virus influenzale A(H1N1)v" e rivolta agli operarori sanitari, fornisce indicazioni ulteriori riguardo l'uso corretto dei farmaci antivirali nel trattamento e la profilassi dell'influenza da nuovo virus A(H1N1).
Ultimi comunicati stampa
INFLUENZA A/H1N1: VICEMINISTRO FERRUCCIO FAZIO FIRMA L'ORDINANZA SULLA PROFILASSI VACCINALE
Comunicato del 11 settembre 2009 - n° 381
INFLUENZA AH1N1. CONFERENZA STAMPA MINISTRO GELMINI E VICEMINISTRO FAZIO
Comunicato del 8 settembre 2009 - n° 379
INFLUENZA AH1N1: PRECISAZIONI MINISTERO SU PAZIENTE DECEDUTO A NAPOLI
Comunicato del 4 settembre 2009 - n° 376
INFLUENZA AH1N1: OGGI AL MINISTERO CONFERENZA STAMPA
Comunicato del 2 settembre 2009 - n° 373
INFLUENZA AH1N1: COMUNICAZIONI DEL MINISTERO
Comunicato del 29 agosto 2009 - n° 370
mercoledì, settembre 9
Influenza A che punto siamo?
Influenza A che punto siamo?

Numero speciale dedicato all'allarme pandemia da virus N1H1
Quali politiche nazionali per fronteggiare l'emergenza?
Secondo le stime diffuse dal Governo, la pandemia potrà essere messa sotto controllo non prima di 8 mesi. I casi certificati in Italia di persone colpite da influenza A sono, all'8 settembre, 2.058.
Tra metà dicembre e metà gennaio è atteso il "picco" di diffusione del virus.
In un mese, potrebbero ammalarsi fino a 3 milioni di italiani.
Secondo la circolare pubblicata dal Governo, il mezzo più efficace e sicuro per contrastare la diffusione del virus è rappresentato dalla vaccinazione. Occorre sottolineare che il vaccino stagionale è diverso e distinto sia per composizione sia per modalità di somministrazione dal vaccino per l'H1N1. Il vaccino stagionale non offre, infatti, protezione nei confronti del nuovo virus influenzale pandemico, in quanto i due virus sono diversi.Tuttavia vaccinarsi contro l'influenza stagionale rappresenta soprattutto quest'anno un'importante misura di protezione individuale e di tutela della salute pubblica, proprio per la possibile circolazione concomitante dei due virus.La composizione del vaccino stagionale viene aggiornata di anno in anno, in base ai virus circolanti durante la stagione precedente. >
Per la stagione 2009-2010 è stata decisa la seguente composizione del vaccino:
- antigene analogo al ceppo A/Brisbane/59/2007 (H1N1)
- antigene analogo al ceppo A/ Brisbane /10/2007 (H3N2)
- antigene analogo al ceppo B/ Brisbane /60/2008
Il periodo consigliato per la vaccinazione va dall'inizio di ottobre fino a fine dicembre. Poiché la maggior parte della popolazione è stata, con tutta probabilità, infettata dai virus influenzali A/H3N2, A/H1N1 e B nel corso degli ultimi anni, una sola dose di vaccino antinfluenzale è sufficiente per i soggetti di tutte le età, con esclusione dell’età infantile.Per i bambini al di sotto dei 9 anni di età, mai vaccinati in precedenza, si raccomandano due dosi di vaccino antinfluenzale stagionale, da somministrare a distanza di almeno quattro settimane.
Gli infermieri, in quanto operatori di servizi essenziali, saranno destinatari di particolari misure di prevenzione.
Il vaccino per la stagione sarà venduto come ogni anno in farmacia; l'antipandemico, al contrario, sarà distribuito in dosi razionate alle Regioni che poi provvederanno a sottoporlo a determinate fasce della popolazione
martedì, agosto 18
Era arrivato in ospedale a Torino il 7 agosto, in coma irreversibile dopo aver tentato il suicidio con un'overdose di oppiacei. Sandro Lepore, 42enne senza fissa dimora, non aveva speranze di sopravvivere, i medici ai genitori dell'uomo l'avevano detto chiaro e tondo. Ma il 13 agosto l'uomo è morto in circostanze molto strane. E la Procura ora ha aperto un fascicolo nei confronti di un'infermiera: il sospetto è che gli abbia praticato l'eutanasia.
A far scattare le indagini è stata la denuncia di un medico del reparto di Rianimazione, che ha avvertito sia lo stesso ospedale San Giovanni Bosco di Torino sia la Procura. Perché, a quanto pare, la morte sarebbe stata causata da un'iniezione di calmante. E così i magistrati torinesi hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario, ipotizzando che l'infermiera abbia "aiutato" l'uomo a morire. Ma secondo il primario del reparto, Sergio Livigni, potrebbe essere tutto un abbaglio: "Ho saputo dell’indagine aperta dalla Procura - spiega il medico a La Stampa - Si parla di un calmante, una dose letale. Ma dopo aver fatto le prime verifiche mi risulta che sia stato somministrato al paziente ben due ore prima del decesso: forse è passato troppo tempo perché si possa parlare di causa-effetto".
Ad ogni modo, per il momento l'infermiera, che ha ricevuto un avviso di garanzia, è stata trasferita "lontana dai pazienti"; poi l'Asl vedrà come comportarsi a seconda delle decisioni della Procura: "Le decisioni dell'Asl - spiega il direttore sanitario, Claudio Mellana, parlando a nome della direzione generale - verranno prese dopo gli sviluppi dell'inchiesta. Per il momento l'infermiera, che lavora da noi da molti anni, è stata allontanata dalla corsia"
Sandro Lepore, 42 anni, era stato ricoverato per tentato suicidio all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino
Inchiesta a Torino: «Iniezione letale a un giovane in coma». I parenti non ne sapevano nulla
MARCO ACCOSSATO,
TORINO
È arrivato in pronto soccorso in condizioni disperate. Coma irreversibile. Nessuna possibilità di risvegliarsi. Di Sandro Lepore, 42 anni, si sa pochissimo: ultima residenza «Casa Comunale numero 1», cioè senza fissa dimora. Disperato, venerdì 7 agosto ha tentato il suicidio con un’overdose di oppiacei. I medici dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino dicono che il destino fosse segnato: «Non aveva alcuna possibilità di sopravvivere, e i genitori lo sapevano». Aspettavano insieme che finisse l’agonia. Ma qualcuno avrebbe aiutato Sandro a morire. Prima del tempo. Con una dose letale di calmante iniettata in Rianimazione.Eutanasia attiva. Questo è il sospetto. L’ipotesi su cui lavora la procura di Torino, che ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di omicidio volontario. Nel registro degli indagati è stata iscritta un’infermiera. I parenti della vittima sono stati immediatamente informati di essere «parte lesa» in un’indagine che si prospetta lunga e complicata. Il funerale è stato bloccato: oggi ci saranno i primi accertamenti sul cadavere, domani sarà eseguita l’autopsia.I dubbi sono nati all’interno dell’ospedale. La denuncia contro l’infermiera è firmata da uno dei medici della Rianimazione. Per ora, però, in ospedale, parla soltanto il primario, Sergio Livigni. E conferma: «Ho saputo questa mattina dell’indagine aperta dalla procura. Si parla di un calmante, una dose letale. Ma dopo aver fatto le prime verifiche mi risulta che sia stato somministrato al paziente ben due ore prima del decesso. Forse è passato troppo tempo perché si possa parlare di causa-effetto».Prudenza. In ospedale invitano alla cautela. Ma il sospetto nasce da un medico esperto. Avrebbe notato qualcosa di anomalo negli ultimi minuti di vita di Sandro Lepore. Forse parametri improvvisamente insoliti nei monitor che da giorni scandivano un battito debole ma resistente, e che venerdì scorso, vigilia di Ferragosto, sono diventati tracciato piatto.La madre dell’uomo è sconvolta. «Quello che è stata la vita di Sandro adesso non conta più nulla. Conta che è stato ricoverato due settimane fa. I medici ci avevano detto subito che non si sarebbe ripreso. Ma se è vero che lo hanno aiutato a morire con un’iniezione questa è un’altra storia». Spera che non sia vero: «Voglio pensare che sia stato un errore, un errore in buona fede, perché tutti possiamo sbagliare...». Loredana Lepore si stava occupando delle pratiche per il funerale quando ha saputo del mistero: «Abbiamo ricevuto un documento in cui ci spiegano che forse è stato commesso un reato, e per questa ragione la sepoltura per il momento non ci sarà». Parla con un filo di voce. Incredula e disperata. «Io voglio essere prudente, aspettare che gli investigatori facciano il loro lavoro e mi spieghino che cosa è successo davvero. Ma dico subito che nessuno ha il diritto di decidere della vita e della morte di un’altra persona».L’inchiesta è affidata al pm Paolo Scafi. L’infermiera indagata sarà interrogata oggi in procura. Versioni discordanti. Il medico che ha fatto la segnalazione parla di una dose di calmante eccessiva. L’infermiera di una quantità inferiore. In ogni caso nessuno le avrebbe detto di iniettare quel farmaco.
Torino, iniezione letale a paziente in coma
TORINO - La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario su un sospetto caso di eutanasia che vede indagata un'infermiera dell'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Il caso è quello di un uomo che era ricoverato in coma irreversibile dopo un tentativo di suicidio e che è deceduto in seguito ad un'iniezione di calmante. Gli inquirenti devono però accertare se la morte sia stata accidentale, legata cioè a un errore umano o a una complicazione sanitaria non prevedibile, o se al contrario sia stata dettata dalla volontà di porre fine alle sofferenze del paziente. Questa mattina l'infermiera, che si è rivolta all'avvocato Claudio Maria Papotti, è stata ascoltata dal magistrato e per il momento si è avvalsa della facoltà di non rispondere. "Occorre prudenza", spiega il legale sottolineando che si tratta di una "vicenda per nulla assimilabile a casi ben più noti, come quello di Eluana. "I protocolli terapeutici adottati in casi di malati terminali - aggiunge - conoscono soglie di tolleranza. Il fatto sarà approfondito nelle sedi opportune". Sulla vicenda il direttore amministrativo della Asl 2 Claudio Mellana osserva che "siamo in attesa di sviluppi. Sappiamo che la nostra dipendente - prosegue - ha ricevuto un avviso di garanzia ma per noi questo non significa la possibilità di sospensione dal servizio. Al momento l'infermiera è stata allontanata dal servizio che stava svolgendo e collocata in un'altra attività non direttamente a contatto con i degenti e per quel che riguarda altri provvedimenti bisogna attendere l'esito delle indagini".
Torino: Indagine Procura Su Sospetto Caso Di Eutanasia
(ASCA) - Roma, 18 ago - Eutanasia attiva. Questo e' il sospetto. L'ipotesi su cui lavora la procura di Torino, che ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio volontario. Nel registro degli indagati e' stata iscritta un'infermiera che con un'iniezione letale avrebbe ''aiutato'' a morire un clochard 42enne che aveva tentato il suicidio e che da due settimane era ricoverato in ospedale ma senza speranza. I parenti della vittima sono stati immediatamente informati di essere ''parte lesa'' in un'indagine che si prospetta lunga e complicata. Il funerale e' stato bloccato: oggi ci saranno i primi accertamenti sul cadavere, domani sara' eseguita l'autopsia. La notizia e' stata data dal quotidiano La Stampa che sottolinea come i dubbi sulla morte del senza fissa dimora siano nati proprio all'interno dell'ospedale. La denuncia contro l'infermiera e' firmata da uno dei medici della Rianimazione che avrebbe notato qualcosa di anomalo negli ultimi minuti di vita dell'uomo. L'infermiera indagata sara' interrogata oggi in procura, ma le versioni sono discordanti. Il medico che ha fatto la segnalazione parla di una dose di calmante eccessiva. L'infermiera di una quantita' inferiore. In ogni caso nessuno le avrebbe detto di iniettare quel farmaco.
Torino, sospetti per morte di paziente
Era arrivato in ospedale a Torino il 7 agosto, in coma irreversibile dopo aver tentato il suicidio con un'overdose di oppiacei. Sandro Lepore, 42enne senza fissa dimora, non aveva speranze di sopravvivere, i medici ai genitori dell'uomo l'avevano detto chiaro e tondo. Ma il 13 agosto l'uomo è morto in circostanze molto strane. E la Procura ora ha aperto un fascicolo nei confronti di un'infermiera: il sospetto è che gli abbia praticato l'eutanasia.
A far scattare le indagini è stata la denuncia di un medico del reparto di Rianimazione, che ha avvertito sia lo stesso ospedale San Giovanni Bosco di Torino sia la Procura. Perché, a quanto pare, la morte sarebbe stata causata da un'iniezione di calmante. E così i magistrati torinesi hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario, ipotizzando che l'infermiera abbia "aiutato" l'uomo a morire. Ma secondo il primario del reparto, Sergio Livigni, potrebbe essere tutto un abbaglio: "Ho saputo dell’indagine aperta dalla Procura - spiega il medico a La Stampa - Si parla di un calmante, una dose letale. Ma dopo aver fatto le prime verifiche mi risulta che sia stato somministrato al paziente ben due ore prima del decesso: forse è passato troppo tempo perché si possa parlare di causa-effetto".Ad ogni modo, per il momento l'infermiera, che ha ricevuto un avviso di garanzia, è stata trasferita "lontana dai pazienti"; poi l'Asl vedrà come comportarsi a seconda delle decisioni della Procura: "Le decisioni dell'Asl - spiega il direttore sanitario, Claudio Mellana, parlando a nome della direzione generale - verranno prese dopo gli sviluppi dell'inchiesta. Per il momento l'infermiera, che lavora da noi da molti anni, è stata allontanata dalla corsia".
sabato, luglio 25
24/07/2009 17:08
Il Ministro Sacconi cerca di spiegare il commissariamento dell’ASL campana: “Era un atto dovuto. Determina la sostituzione degli organi della regione con un commissario che deve operare, insieme con il sub-commissario, sulla base delle indicazioni del tavolo tecnico Stato-Regione per azzerare il disavanzo.” Quindi non si tratta di un'attività solo finanziaria ma di un vero e proprio processo di riorganizzazione che consentirà la produzione di servizi territoriali socio- sanitari-assistenziali più diffusi e qualificati, di ricoveri ospedalieri appropriati in strutture pubbliche e private, dotate di adeguate tecnologie e professionalità, e di una più generale razionalizzazione dei costi in un contesto di contabilità affidabile. "L'obiettivo complessivo - continua Sacconi - è in sintesi quello di azzerare il divario tra regioni che induce molti cittadini alla mobilità territoriale per cercare altrove soluzioni adeguate ai propri bisogni di salute". La gestione è stata affidata dal Consiglio dei Ministri al presidente della Regione, Antonio Bassolino. Tuttavia il governatore della Campania avrebbe deciso di rifiutare l'incarico di commissario in seguito ad una accesa riunione a Palazzo Santa Lucia sulla definizione della strategia da adottare. Bassolino, ha sempre sottolineato che il Governo doveva alla Regione un miliardo e settecentosettantasette milioni di euro per i debiti con le strutture private. Ma Bassolino ha detto: “Siamo pienamente in condizione entro fine anno di rispettare gli impegni previsti dal piano di rientro è lo Stato che deve darci quello che ci spetta”. Da qui ne è poi nato il rifiuto dell’incarico. La gestione ora sarà affidata ad un sub commissario esterno all’amministrazione regionale.
domenica, luglio 12
Riportiamo la notizia pubblicata anche sul sito della Federazione Nazionale IPASVI riguardante l'incontro tra A. Silvestro e G. Rocco con la ministra Gelmini
Roma, 3 luglio 2009
Prot. P-3758/III.07
Alle Associazioni Infermieristiche
Loro sedi
Richiamandosi a quanto annunciato nel Consiglio nazionale del 28 giugno, si comunica che ieri 2 luglio 2009, si è svolto, in un clima di grande cordialità e di reciproca disponibilità, l’incontro con il Ministro dell'Università Maria Stella Gelmini.
Il Ministro ha ascoltato con attenzione le buone ragioni degli infermieri per il mantenimento della specificità e autonomia del Settore scientifico-disciplinare Med 45; ha dimostrato interesse e si è impegnata a valutare la questione con il suo staff tecnico.
Il Ministro, inoltre, ha manifestato la disponibilità a incontrarci nuovamente a conclusione della valutazione tecnica che verrà attivata in tempi brevi.
Distinti saluti.
La presidente
Annalisa Silvestro
Riportiamo il testo del Comunicato Stampa della Federazione Nazionale IPASVI per contribuire alla sua massima diffusione (il webmaster)
La presidente della Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi, la vicepresidente della Società italiana delle Scienze infermieristiche e alcuni professori e ricercatori nelle Scienze infermieristiche hanno incontrato martedì scorso a Firenze il professore Gianfranco Gensini, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo fiorentino. All’ordine del giorno dell’incontro, che si è svolto in un clima di franco e costruttivo confronto, l’analisi di quanto il Consiglio universitario nazionale (Cun) starebbe definendo per dare riscontro a quanto previsto nel Decreto legge 180 di riforma dell’Università. Nettamente contraria all’ipotesi di sopprimere il Settore scientifico disciplinare “Scienze Infermieristiche Generali Cliniche e Pediatriche” la totalità dei presenti, che ha chiesto a Gensini di farsi interprete del profondo disagio dei 370.000 infermieri operativi in Italia e degli oltre 50.000 studenti di Infermieristica e di sostenere nelle sedi competenti la “protezione” del loro Settore scientifico disciplinare “senza interferenze e con piena autonomia”.
Il preside ha condiviso le preoccupazioni espresse sia per le pesanti ricadute che ne deriverebbero nella preparazione e per la capacità assistenziale dei futuri infermieri, sia per il mantenimento delle competenze quotidianamente utilizzate a domicilio, sul territorio e negli ospedali da chi infermiere è già. E’ fuor di dubbio, infatti, il rilevante ruolo degli infermieri per garantire risposte appropriate e peculiari ai bisogni sanitari emergenti nel Paese e pertanto il preside Gensini si è impegnato nei confronti dell’intero gruppo professionale infermieristico a sostenere nelle sedi appropriate la necessità di garantire il mantenimento della identità del settore. Solidarietà e sostegno alla causa, anche dall’assessore alla Sanità della Regione Toscana, Enrico Rossi, intervenuto sull’argomento con una propria nota stampa: “'Non condivido l'ipotesi di sopprimere dal panorama universitario il settore scientifico disciplinare delle Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche - ha scritto -. Ritengo che ciò metterebbe in seria discussione il buon andamento del Servizio sanitario regionale e nazionale''. ''Da una simile decisione - secondo l'assessore toscano – la professione infermieristica uscirebbe penalizzata proprio quando l'evoluzione della sanità pubblica la colloca al centro di nuovi e più avanzati modelli assistenziali”. Intanto, a Sanit 2009, il Forum internazionale della salute in programma a Roma fino a venerdì, durante la giornata inaugurale del 23 giugno, il convegno-dibattito sul nuovo Codice deontologico ha visto molte le personalità che si sono avvicendate sul palco, alla presenza del presidente del Collegio Ipasvi di Roma, Gennaro Rocco, e della presidente nazionale, Annalisa Silvestro. Tra queste, il vice ministro alla Salute, Ferruccio Fazio, che in un accorato e applauditissimo intervento ha assunto quattro precisi impegni del Governo sulla "questione infermieristica".
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